Contributo per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi
di Marco PeiroloL’art. 1, commi 126-128, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha istituito, nel rispetto della normativa UE in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
Tale contributo:
- si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti alla UE di valore dichiarato non superiore a 150 euro;
- è pari a 2 euro per ciascuna spedizione;
- è riscosso dagli uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto di spedizione;
- si applica in coerenza con le disposizioni del Codice doganale dell’Unione.
Con la circolare n. 37/D/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato la novità, chiarendo anzitutto che il contributo è dovuto per tutte le importazioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate dal 1° gennaio 2026, vale a dire per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire da tale data.
Dal punto di vista oggettivo, il contributo si applica a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione.
Ne consegue che sono assoggettate al contributo:
- non solo le spedizioni destinate a consumatori finali (transazioni “business to consumer”) o a operatori commerciali, siano queste ultime riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico “business to business” o ad acquisti da fornitori esteri; ma
- anche le spedizioni inviate da un privato a un altro privato, anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione) e si applica a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di “spedizione”, che fa riferimento – secondo le Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico pubblicata nel mese di settembre 2020 – alle merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto.
Dal punto di vista soggettivo, il contributo è dovuto dal dichiarante – definito dall’art. 77, par. 3, Codice doganale dell’Unione, come il debitore dell’obbligazione doganale per il regime di immissione in libera pratica – e, in caso di rappresentanza indiretta, anche dalla persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.
Per le dichiarazioni ordinarie (H1), nelle quali è prevista la liquidazione dei tributi inerenti alle merci da importare, il valore da prendere in considerazione per verificare che non sia superata la soglia di 150 euro è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio), determinato ai sensi degli artt. da 69 a 76 del Codice doganale dell’Unione.
Invece, per le dichiarazioni semplificate (H7), che non prevedono la possibilità di liquidare tributi o contributi, salvo che per l’IVA, il valore da prendere in considerazione per verificare il mancato superamento della soglia è il valore intrinseco. In base alle Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico pubblicata nel mese di settembre 2020, il valore intrinseco:
- per le merci commerciali è il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della UE, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle Autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
- per le merci prive di carattere commerciale è il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale della UE.
Ai fini della contabilizzazione periodica prevista dall’art. 105, par. 1, comma 2, Codice doganale dell’Unione, entro il mese di febbraio 2026, i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) devono adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025. Sul punto, continuano, però, ad applicarsi gli eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale.
Tenuto conto che il contributo per le dichiarazioni semplificate (H7) deve essere dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale, ai fini dell’individuazione del periodo di contabilizzazione occorre avere riguardo:
- alle dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese, per la prima quindicina;
- alle dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all’ultimo giorno del mese, per la seconda quindicina.
La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento del contributo deve essere effettuato entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione. Tuttavia, in fase di prima applicazione, la contabilizzazione e il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del dichiarante; in particolare, presso il servizio cassa dell’Ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), mediante emissione di bolletta A22 con addebito dell’importo complessivo su conto di debito. Nel campo note della bolletta A22 verrà annotato il riferimento alla quindicina cui la contabilizzazione e il pagamento si riferisce.
Dato che sono fatti salvi i controlli successivi da parte dell’Ufficio doganale di registrazione delle dichiarazioni semplificate (H7), i dichiaranti provvederanno a presentare un’apposita dichiarazione, redatta sul modello allegato alla circolare n. 37/D/2025, che sarà allegata ad una copia cartacea della dichiarazione A22.


