4 Febbraio 2026

Conferimento di partecipazioni in società “holding” e verifica del “realizzo controllato”

di Elisabetta SpaneddaFabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’art. 177, TUIR – intitolato “scambi di partecipazioni” – disciplina il trattamento fiscale dei conferimenti di partecipazioni introducendo, al ricorrere di specifiche condizioni, una deroga al principio generale del realizzo a valore normale di cui all’art. 9, TUIR. In particolare, viene disciplinato il c.d. regime del “realizzo controllato” in forza del quale è consentito assumere, quale valore di realizzo della partecipazione conferita, rilevante ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza conseguita dal conferente, un importo pari alla quota di patrimonio netto formatasi in capo alla società conferitaria per effetto del conferimento stesso.

In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, tale meccanismo consente quindi di evitare l’emersione di componenti reddituali imponibili, ammettendo di addivenire a una neutralità fiscale di siffatte operazioni di riorganizzazione societaria e partecipativa.

In questo contesto, una particolare fattispecie si configura quando l’oggetto del conferimento è costituito da una partecipazione “non di controllo” – secondo la definizione del comma 2 dell’art. 177 – ma “qualificata” secondo le soglie partecipative di cui al comma 2-bis dell’art. 177 – e posseduta in una società che si qualifica come “holding” di partecipazione, circostanza rispetto alla quale la posizione interpretativa assunta dall’Agenzia delle Entrate con riguardo all’originario testo di legge aveva posto dei paletti spesso difficilmente superabili per l’applicazione, in concreto, del regime del “realizzo controllato”.

In tale contesto, è quindi intervenuto dapprima, in modo incisivo, il D.Lgs. n. 192/2024 (c.d. Decreto correttivo IRPEF–IRES) il quale ha, una volta per tutte, chiarito, e questa volta a livello normativo, che ai fini della qualificazione della natura della società “scambiata” vale il rinvio alla definizione di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. b) o c), n. 1), TUIR, ove sono delineati i presupposti in forza dei quali si configura una “società di partecipazione finanziaria (comma 1, lett. b)) o una “società di partecipazione non finanziaria” (comma 1, lett. c), n. 1); il secondo caso, quello della “società di partecipazione non finanziaria” è certamente il più comune nella pratica professionale in quanto concerne proprio le c.d. holding industriali definite dalla norma come i «soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari».

Ebbene, una volta accertata la natura di “holding” – secondo i canoni dell’art. 162-bis – della società le cui partecipazioni non di controllo sono oggetto di conferimento, il comma 2-ter dell’art. 177, TUIR, regola le modalità con cui le soglie di qualificazione partecipativa di cui al comma 2-bis devono essere verificate nel caso di specie, e precisamente facendo esclusivo riferimento:

  • alle partecipazioni direttamente detenute dalla “holding” in società operative, ovvero le partecipazioni dirette di primo livello possedute in società “non holding” ex art. 162-bis; e
  • alle partecipazioni indirettamente detenute dalla “holding” scambiata per il tramite di proprie “sub-holding” (sempre definite sempre ex art. 162-bis) controllate, in questo caso considerando quindi le partecipazioni di primo livello della “sub-holding”, di fatto saltando piè pari la partecipazione posseduta nella “sub-holding” stessa.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto, l’intervento ha consentito di assicurare un trattamento omogeneo all’ipotesi in cui il conferimento ha per oggetto una partecipazione detenuta in una “holding”.

A fugare i dubbi è poi intervenuto anche il D.Lgs. n. 192/2025 il cui art. 5, comma 1, lett. a), ha fornito una interpretazione autentica della norma disponendo che le percentuali di cui al comma 2-bis devono sussistere per le partecipazioni detenute dalla società conferita direttamente in soggetti diversi dalle “holding”, oppure per le partecipazioni indirettamente possedute tramite società “sub-holding” dalla stessa controllate.

In altre parole, viene superata l’impostazione che estendeva il meccanismo del c.d. look-through all’intera catena partecipativa, in quanto assumono ora rilevanza solo le partecipazioni:

  1. di cui è titolare la “holding” oggetto del conferimento, e
  2. quelle detenute dalla sua “sub-holding” controllata.

Inoltre, non è più necessario che tutte le partecipazioni da sottoporre a verifica – quelle di primo livello possedute dalla “holding” e quelle dei livelli successivi in presenza di “sub-holding” controllata – siano partecipazioni “qualificate”, perché è ora sufficiente che questa circostanza sia soddisfatta dalle partecipazioni il cui valore contabile rappresenti più della metà del totale dei valori contabili delle partecipazioni rilevanti ai fini della verifica (il c.d. test di prevalenza).

L’altro profilo controverso era poi relativo al parametro contabile da assumere ai fini del test di prevalenza patrimoniale. Non era affatto chiaro quale fosse il valore da assumere a tali fini: se quello di iscrizione della partecipazione nel bilancio della “holding”, oppure il patrimonio netto risultante dal bilancio della società partecipata, poi corretto per l’eventuale effetto demoltiplicativo della catena partecipativa.

È così intervenuto sul punto il D.Lgs. n. 192/2025 che, con una norma di interpretazione autentica che ha recepito l’orientamento che era prevalso in dottrina, ha individuato nel patrimonio netto contabile delle società partecipate il valore rilevante ai fini del test di prevalenza, valore da determinarsi sulla base dell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso anteriormente al conferimento e da rettificarsi tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa.

L’intervento del Legislatore rappresenta, pertanto, un passaggio significativo nel processo di razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di partecipazioni in società “holding”, in quanto introduce un parametro contabile chiaro e uniforme per l’applicazione del test di prevalenza, riducendo le incertezze applicative e fornendo un quadro più chiaro, pur sempre nella spiccata complessità della materia, ai fini della gestione in regime di “realizzo controllato” delle operazioni di riassetto partecipativo.