17 Novembre 2025

Cessioni intracomunitarie di beni in regime del margine e rapporto con il regime OSS

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Riguardo ai rapporti di scambio aventi per oggetto i beni usati, nonché gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, con soggetti di altri Stati membri, l’art. 37, comma 2, D.L. n. 41/1995, prevede che le relative operazioni, effettuate con l’applicazione del regime del margine, non hanno natura intracomunitaria ma interna, e, in quanto tali, sono da assoggettare a IVA nel Paese del cedente (nella specie, in Italia), a prescindere dalla qualifica del cessionario (soggetto IVA o privato consumatore). Tali cessioni, quindi, non generano plafond.

Per contro, nell’ipotesi in cui il cedente non applichi il regime del margine per effetto dell’opzione esercitata, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995, le operazioni in esame sono assoggettate alla disciplina prevista per gli scambi intracomunitari di beni, vale a dire alla non imponibilità, di cui all’art. 41, D.L. n. 331/1993, sempreché il cessionario sia un soggetto passivo IVA.

Per le cessioni di beni assoggettate al regime del margine, effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta di altri Stati membri, sussiste l’obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, del modello INTRA 1-bis (circolare n. 177/E/1995, par. 5).

Di particolare interesse il rapporto tra il regime del margine e il regime OSS (One Stop Shop), di cui all’art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972.

Si tratta di individuare il regime applicabile, ai fini dell’IVA, alle cessioni intracomunitarie di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione effettuate, anche eventualmente per mezzo di una piattaforma elettronica, a favore di privati consumatori di altri Stati membri.

L’art. 3, D.Lgs. n. 83/2021, ha modificato l’art. 37, comma 2, D.L. n. 41/1995, prevedendo che non si applica l’art. 38-bis, D.L. n. 331/1993 (e, dunque, la disciplina delle vendite a distanza intracomunitarie) in caso di adozione del regime del margine.

Tale esclusione recepisce, a sua volta, la previsione dell’art. 35, Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva 2017/2455/UE, laddove, nel contesto dell’individuazione dei criteri di territorialità, stabilisce che l’art. 33 – che definisce il luogo di effettuazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni – non si applica alle cessioni di beni d’occasione e di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, né alle cessioni di mezzi di trasporto d’occasione, assoggettate a IVA in base ai regimi speciali applicabili ai beni d’occasione, agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato e ai mezzi di trasporto d’occasione.

Il regime del margine è, quindi, lo schema naturale di imposizione delle cessioni aventi a oggetto beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995, i soggetti in regime del margine possono, per ciascuna cessione, optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari a norma dei Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972, dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.

In sostanza, è riconosciuta al contribuente la facoltà di rinunciare al regime del margine per alcune o tutte le operazioni poste in essere, sebbene abbiano ad oggetto beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.

In caso di rinuncia, qualora le operazioni interessate rientrino nella definizione di vendita a distanza intracomunitaria di beni di cui all’art. 38-bis, commi 1 e 3, D.L. n. 331/1993, e siano soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione, le stesse possono essere dichiarate tramite il portale OSS, applicando l’imposta sull’intero corrispettivo e non sul margine, così come confermato dalla risposta n. 497/E/2022.

Pertanto, al di fuori dell’ipotesi di rinuncia all’applicazione del regime del margine, la registrazione al sistema OSS non comporta, di per sé, l’automatico assoggettamento a imposta nel Paese di destinazione delle operazioni poste in essere. Peraltro, a seguito dell’adesione al regime OSS, l’art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, al quale fa rinvio l’art. 74-sexies, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione trimestrale anche in mancanza di operazioni.

È il caso, infine, di osservare che, in caso di applicazione del regime OSS, benché le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano qualificate dall’art. 41, comma 1, lett. b), D.L. n. 331/1993, come cessioni intracomunitarie non imponibili IVA, non rilevano ai fini del plafond e dell’acquisizione dello status di esportatore abituale, salvo che il cedente decida di non avvalersi della dispensa dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 634/1972 riconosciuta ai soggetti che applicano il regime OSS.

In pratica, affinché le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano operazioni non imponibili rilevanti ai fini anzidetti è indispensabile che siano adottate le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite, in via ordinaria, dalla normativa nazionale. Pertanto, tali operazioni devono essere annotate nei registri IVA, fatturate ai sensi dell’art. 46, D.L. n. 331/1993, e dichiarate nel modello di dichiarazione IVA (si vedano le risposte n. 802/E/2021 e n. 493/E/2022).