Centri estivi e responsabilità gestionali: cosa cambia con la Riforma dello Sport
di Matteo PozziL’avvio dei centri estivi rappresenta, per molte ASD e SSD, un momento di grande impegno organizzativo e gestionale. L’offerta di attività ludico-sportive per bambini e ragazzi nel periodo estivo non è solo un servizio sociale prezioso (sulla scorta del novellato articolo 33, Costituzione), ma anche un’opportunità per valorizzare l’impianto sportivo e consolidare il legame con il territorio. Tuttavia, alla luce della Riforma dello Sport introdotta dal D.Lgs. 36/2021 (con cui le sportive hanno oramai dovuto familiarizzare), le responsabilità dei sodalizi, dei loro tecnici e dirigenti si sono ampliate, specialmente sul fronte della sicurezza dei minori, dell’inquadramento del personale sportivo, della compliance organizzativa e della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sicurezza e doveri di protezione (Safeguarding Policy): obblighi in evoluzione
La Riforma con l’articolo 16, D.Lgs. 39/2021, ed il CONI con i principi fondamentali emanate dal proprio Osservatorio “Safeguarding”, ha rafforzato gli obblighi di protezione dei minori in ambito sportivo, introducendo un impianto normativo che, pur non sempre esplicito, richiama le buone prassi consolidate sul fronte della c.d. “Safeguarding Policy” e dell’idoneità morale dei collaboratori, al fine di tutelare il diritto fondamentale di ciascun tesserato ad essere trattato con rispetto e dignità per prevenire fenomeni di abuso, violenze e discriminazioni che, come da consolidata ed autorevole giurisprudenza sportiva (su tutte, CFA Sez. Unite FIGC n. 92 del 17 marzo 2025), non può essere considerate come un insieme di meri adempimenti formali e burocratici.
In particolare, ai sensi dell’articolo 25-bis, D.P.R. 313/2002, è ora necessario che tutti i sodalizi sportivi dilettantistici organizzatori acquisiscano il certificato del casellario giudiziale dei soggetti che, a qualunque titolo, lavorano a contatto diretto e continuativo con i minori. Questa verifica assume oggi un rilievo ancora maggiore: l’omessa acquisizione espone l’ente non solo a sanzioni amministrative, ma anche a gravi profili di responsabilità in caso di eventi lesivi in forza della posizione di garanzia che assume l’organizzatore ed il gestore di un evento sportivo.
La nomina del Responsabile interno contro abusi e per la tutela dei minori (c.d. “Responsabile Safeguarding”), l’adozione di codici di condotta e di protocolli di prevenzione e tutela inseriti nei MOC, sono strumenti essenziali per tutelare l’ente sotto il profilo organizzativo e reputazionale.
Sicurezza sul lavoro: una responsabilità estesa
Un altro snodo critico è rappresentato dall’articolo 33, D.Lgs. 36/2021, che attribuisce al datore di lavoro sportivo — e quindi, nelle ASD/SSD, ai legali rappresentanti — l’obbligo di assicurare la sicurezza nei luoghi in cui si svolge l’attività sportiva, applicando i principi del D.Lgs. 81/2008, in quanto compatibili.
Questo significa che, anche nei centri estivi, occorre:
- valutare i rischi connessi alle attività svolte;
- formare adeguatamente gli operatori (istruttori, animatori, addetti);
- adottare misure tecniche e organizzative idonee a prevenire infortuni;
- vigilare sull’uso corretto delle attrezzature
Il rischio “improvvisazione”, spesso presente nei centri estivi, può risultare oggi non solo dannoso, ma anche sanzionabile. È, pertanto, essenziale dotarsi di un documento di valutazione dei rischi (DVR) anche per le attività temporanee o stagionali, e formalizzare procedure di emergenza e primo soccorso, in particolare quando si gestiscono spazi aperti o condivisi (es. piscine, parchi, palestre scolastiche), oltre alle misure già vigenti come la tutela sanitaria, mediante verifica dell’idoneità dei partecipanti e la presenza del defibrillatore DAE e del personale formato.
Collaboratori e inquadramenti: cosa cambia dopo la riforma
L’impiego di istruttori e animatori nel centro estivo deve essere coerente con le nuove categorie previste per il lavoro sportive ex articolo 25, D.Lgs. 36/2021: subordinato, autonomo, o co.co.co sportive o, in alternative, alla forma del volontario sportivo.
Serve attenzione anche alla formazione del personale: chi lavora con minori deve avere competenze certificate, o quantomeno dimostrabili, non solo tecniche ma anche in materia di primo soccorso, sicurezza, e gestione delle emergenze.
L’assenza di contrattualizzazione corretta o di coperture assicurative adeguate (RCT, infortuni, ecc.) espone l’ente sportivo a conseguenze serie in caso di infortuni o incidenti, sia sul piano civilistico che sanzionatorio sportivo.
Formazione e compliance: strumenti per prevenire e gestire
La corretta gestione di un centro estivo sportivo passa anche dalla costruzione di una cultura organizzativa della responsabilità. L’adozione di un MOG ex articolo 16, D.Lgs. 39/2021, integrato eventualmente con il modello 231, può rappresentare un’efficace barriera difensiva anche per le realtà dilettantistiche.
