25 Giugno 2021

Calcolo del TAEG e sanzioni in caso di mancata trasparenza

di Francesca Dal Porto
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Il TAEG (tasso annuale effettivo globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) di un contratto di finanziamento rappresenta lo strumento principale di trasparenza, è un indice che fornisce informazioni sul costo totale del credito posto a carico del soggetto finanziato ed è comprensivo degli interessi (in regime di capitalizzazione composta) e di tutti gli altri oneri da sostenere per ottenere la concessione del credito stesso.

Il TAEG o ISC è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale al fine di garantire adeguata, chiara e corretta trasparenza all’operazione, in modo tale che il soggetto finanziato possa comprendere l’effettivo costo dell’operazione e possa effettuare un confronto con altre proposte.

Nel calcolo del TAEG o ISC devono essere considerati:

  1. il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
  2. le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
  3. le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
  4. le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
  5. il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;
  6. le altre spese contemplate dal contratto.

Per passare dalla definizione dell’Isc (TAEG) al calcolo empirico bisogna far riferimento al concetto matematico di TIR (Tasso Interno di Rendimento).

Il TIR è una misura del tasso di costo/rendimento applicabile, entro certi limiti, a qualsiasi operazione finanziaria rappresentabile come una sequenza temporale di flussi finanziari in entrata ed in uscita.

Applicato al caso di un finanziamento, il TIR è, per definizione, quel tasso che rende uguale il capitale finanziato alla stipula (al netto degli oneri iniziali) alla somma dei valori attuali di tutte le rate di rimborso, comprensive delle spese, secondo la nota formula:

Dove:

  • A – K è il capitale finanziato al netto delle spese accessorie iniziali funzionali all’erogazione (spese di istruttoria, spese di intermediazione finanziaria, ecc.);
  • Ks rappresenta l’ammontare delle spese periodiche;
  • as è la rata del prestito con rate complessive pari a n;
  • i è il TIR dell’operazione di finanziamento.

Una volta calcolato il TAEG o ISC dell’operazione di finanziamento secondo la formula su riportata (ovviamente ipotizzando una rata di rimborso costante pari a quella calcolata al momento della stipula del contratto) è necessario verificare se tale indicatore coincide con quello riportato nel contratto.

 Potrebbe, infatti, accadere che nel contratto di finanziamento:

  • non sia indicato il TAEG o ISC,
  • sia indicato in misura difforme ed inferiore rispetto a quello effettivamente calcolato.

A questo proposito, lungi dal ritenere di poter offrire in questa sede un contributo esaustivo sull’argomento (che è assai complesso e variegato), si vuole fare un cenno alle sanzioni che possono essere previste per il soggetto finanziatore.

Si rende applicabile l’articolo 117 TUB nei casi di violazione dei commi 6 e 7 dell’articolo 125-bis TUB (introdotto dal D.Lgs. 141/2010), ossia il ricalcolo dei tassi sulla base del tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

In particolare il comma 6 dell’articolo 125-bis TUB prevede che: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.

Il comma 7 prevede invece che: “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi”.

Tale sistema sanzionatorio sembra riferirsi alla sola disciplina del credito al consumo.

Nell’ambito degli altri contratti di finanziamento, l’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario potrebbe comportare l’accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza.

Infatti, l’articolo 117, comma 4, TUB prevede che: “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

In caso di violazione, il comma 7 dello stesso articolo 117 TUB prevede che: “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.

Quindi la sanzione prevista dall’articolo 117, comma 7, TUB si riferisce alla mancata indicazione in contratto del tasso di interesse, da intendersi come TAN, e non anche dell’ISC o TAEG, che sono invece degli indicatori.

La mancata indicazione dell’ISC, invece, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all’articolo 117 TUB sia per violazione di norme imperativa ex articolo 1418, comma 1, cod. civ..

Per concludere preme rilevare come secondo recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte di Giustizia UE, Sez. Terza, 9 novembre 2016, in causa C-42/15) la normativa di trasparenza deve essere interpretata in senso estensivo, escludendo la rilevanza di eventuali scostamenti marginali dell’ISC o TAEG.