Bonus edilizi versione 2025 prorogati al 2026: la Legge di bilancio svolge bene il compitino
di Silvio RivettiLe Legge di bilancio per il 2026, Legge n. 199/2025, interviene in materia di bonus edilizi mediante l’art. 1, comma 22, modificando il disposto del D.L. n. 63/2013: in particolare del suo art. 14, comma 3-quinquies (in materia di “ecobonus”, rilevante ai fini IRPEF e IRES); nonché del suo art. 16, rispettivamente comma 1 (in materia di recupero del patrimonio edilizio esistente, art. 16-bis, TUIR, rilevante ai fini IRPEF), comma 1.septies.1 (in materia di sismabonus, rilevante ai fini IRPEF e IRES) e comma 2 (in materia di bonus mobili, rilevante ai fini IRPEF, di cui si tratterà a parte).
L’intervento normativo in esame è di una semplicità essenziale, disponendosi l’estensione anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 del regime transitorio eccezionale, originariamente previsto limitatamente al solo anno 2025, nella duplice misura di detrazione prevista a favore delle sopra elencate casistiche di interventi edilizi agevolabili, rispettivamente del 36% quale aliquota di beneficio standard, e del 50% quale aliquota di beneficio rinforzata a favore degli interventi aventi a oggetto le abitazioni “principali” (intendendosi per tali, ai sensi della circolare n. 8/E/2025, quelle in cui dimorano abitualmente i contribuenti che sostengono le spese agevolabili e che siano titolari, al momento dell’inizio dei lavori – o del pagamento delle spese, qualora antecedente – del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle unità immobiliari in questione); e tenendosi sempre fermi gli ulteriori capisaldi della materia, come ormai acquisiti e consolidati già nel corso del precedente anno 2025, ossia la ripartizione su scala decennale di tutti i benefici fiscali spettanti; e la rilevanza del massimale di spesa agevolabile, per le opere edili ricadenti tanto nel recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, TUIR (casistiche invariate), quanto nel “sismabonus” (in questo caso, si noti, indifferentemente dal miglioramento della classe di rischio sismico), sempre e comunque di 96.000 euro per unità immobiliare (ferma la rilevanza di un unico massimale di 96.000 euro, in caso di coesistenza delle 2 agevolazioni); nonché, per gli interventi “ecobonus”, la conferma dei distinti massimali di detrazione, o di spesa, riferibili alla singola unità immobiliare e come disposti dall’art. 14, D.L. n. 63/2013, in relazione a ogni specifica tipologia di intervento di efficientamento energetico agevolabile (come già chiarito dalla stessa circolare n. 8/E/2025): così valendo limiti di detrazione massima per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici (euro 100.000), di coibentazione degli involucri degli edifici comprendendovisi le opere effettuate su tetti e pareti, nonché la sostituzione dei serramenti (60.000 euro onnicomprensivi), di installazione di pannelli solari per acqua calda (60.000 euro) ovvero di schermature solari (60.000 euro), di sostituzione di impianti climatizzazione invernale con quelli ancora suscettibili di essere agevolati – ferma ormai l’esclusione da ogni sovvenzione delle caldaie alimentate da combustibili fossili – quali per esempio le pompe di calore ad alta efficienza o i sistemi geotermici o gli scaldaacqua a pompa di calore, o ancora i sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione, e i generatori di calore a biomassa (per tutti: 30.000 euro); ovvero limiti di spesa massima agevolabile, qual è quello per l’acquisto e la posa in opera dei dispositivi di domotica, previsto nell’importo di 15.000 euro. Discorso – parzialmente – a parte merita invece il bonus mobili, che è detrazione “derivata” in quanto applicabile agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici (almeno in classe A per i forni, classe E per lavatrici lavasciugatrici e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatori) destinati all’arredo e all’impiego nelle abitazioni teatro degli interventi di manutenzione straordinaria agevolati mediante il bonus “principale” ex art. 16-bis, TUIR. Anche questa agevolazione fruisce dell’estensione, al 31 dicembre 2026, del regime di favore come predisposto per il 2025 (purché i lavori edilizi risultino avviati dal 1° gennaio 2025), competendo, con ripartizione anch’essa decennale, nel rispetto del massimale di spesa di 5.000 euro, sempre e comunque nella misura del 50%: quindi, differentemente dai bonus visti sopra, con aliquota unica, a prescindere dal fatto che l’unità abitativa oggetto delle opere edili sia l’abitazione principale del contribuente che, proprietario o titolare di diritto reale, sostenga le spese prioritariamente agevolabili.
Separatamente, è bene ricordare che anche i bonus concernenti le 3 tipologie di acquisti immobiliari agevolati sono prorogati al 2026 con le stesse regole del 2025: applicandosi i vantaggi fiscali, sempre su base decennale e in ogni caso nel rispetto dei massimali di spesa agevolabili di 96.000 euro, sia all’acquisto di abitazioni in edifici interamente ristrutturati da imprese ex art. 16-bis, comma 3, TUIR (con bonus calcolato su una base forfettaria, pari al 25% del prezzo di acquisto in atto); sia all’acquisto di box auto pertinenziali, anche di nuova costruzione (ex art. 16-bis, comma 1, lett d), TUIR); sia all’acquisto delle case frutto degli interventi di demolizione e ricostruzione antisismica effettuati da imprese edili, di edifici siti in zona sismica 1, 2 o 3 (“sismabonus-acquisti” ex art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013). In tutti i predetti casi, l’aliquota di detrazione si eleva dal 36% al 50% ogniqualvolta l’unità abitativa – compresa quella a cui accede il box pertinenziale, acquistato o costruito – venga adibita ad abitazione principale del contribuente che, proprietario o titolare di diritto reale, abbia sostenuto le spese di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui fruisce della prima quota annuale del beneficio (come chiarito dalla citata circolare n. 8/E/2025). Da ultimo si noti che, con il 1° gennaio 2026, terminano anche i bonus ex D.L. n. 34/2020: quello “barriere-architettoniche” ex art. 119-ter (i cui lavori potranno essere, nel caso, completati nel 2026 fruendo dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis, TUIR, se conformi al D.M. n. 236/1989), nonché il superbonus ex art. 119 (i cui lavori residui potranno essere agevolati, nel caso, nel 2026, con i bonus ordinari), con la conclusione del quale si chiude, sostanzialmente, anche la controversa fase storica aperta dal Legislatore dell’emergenza Covid, connotata dalla possibilità concessa ai contribuenti di convertire le proprie detrazioni fiscali in crediti d’imposta, in forza delle apposite opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ex art. 121, D.L. n. 34/2020 (per i bonus diversi dal superbonus, tale possibilità era già venuta meno al 31 dicembre 2024: cfr. risposta a interpello n. 107/E/2025). A titolo di assoluta eccezione, ai sensi del D.L. n. 95/2025, le opzioni di cessione e sconto restano praticabili – e anzi sono obbligatorie, ricorrendo le condizioni di cui a breve – per le sole spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per gli interventi superbonus effettuati sugli immobili siti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza: con superbonus spettante ancora nella misura piena del 110%, grazie proprio all’esercizio delle predette opzioni, purché effettuato nei limiti normativi ancora consentiti ex art. 2, comma 3-ter.1, D.L. n. 11/2023 (dovendo riguardare interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30 marzo 2024), nonché nei limiti quantitativi delle risorse economiche ivi previste (pari a 400 milioni di euro complessivi, di cui 70 milioni riservati al sisma in Abruzzo del 2009).


