23 Settembre 2025

Autoveicoli a uso promiscuo: l’estate “fa il pieno” di chiarimenti

di Mauro Muraca
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La scheda di FISCOPRATICO

La Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha disposto che, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a dipendenti (e collaboratori), con contratti stipulati e veicoli consegnati dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione è determinato in maniera forfetaria, ovvero sulla base della tipologia di alimentazione del veicolo, privilegiando le auto con minor impatto ambientale, ovvero elettriche o Plug in.

Nello specifico, ai fini della determinazione del fringe benefit, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Il nuovo regime di determinazione del fringe benefit si applica soltanto se sono contemporaneamente soddisfatte le seguenti 3 condizioni, ovverosia che la stipula del contratto, l’immatricolazione del veicolo e la sua materiale consegna al dipendente, si verifichino a partire dal 1° gennaio 2025. La mera stipula di contratto di assegnazione non è, pertanto, sufficiente, per applicare la nuova disciplina: è, infatti, la consegna effettiva del veicolo, accompagnata dall’accettazione formale del lavoratore, a costituire l’atto che perfeziona il diritto al benefit (circolare n. 10/E/2025).

Per evitare effetti retroattivi penalizzanti e garantire una transizione graduale, il D.L. n. 19/2025 ha previsto una disciplina transitoria, secondo la quale restano soggetti alla precedente normativa – che presuppone una tassazione variabile (ad esempio, 25%, 30%, 50%, 60%) inversamente proporzionale a seconda della fascia di emissione di CO2 – i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, nonché quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025. Anche in questo caso, la data di consegna è l’elemento decisivo, indipendentemente dalla data di ordine o di stipula del contratto.

Se tali requisiti sono tutti soddisfatti nel 2025, è possibile comunque applicare la nuova disciplina se più favorevole. Al di fuori dei 2 regimi forfetari di determinazione del fringe benefit – previgente e nuova disciplina – trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR, secondo cui il valore del fringe benefit deve essere determinato in base al “valore normale”, limitatamente alla quota di utilizzo privato. Questo richiede una quantificazione analitica dei costi effettivi sostenuti, documentando le spese aziendali e distinguendo le stesse da quelle a beneficio esclusivo e personale del lavoratore. Tale criterio si applica, ad esempio, ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025 (risposta a interpello n. 192/E/2025).

Un discorso a parte riguarda la proroga dei contratti di assegnazione in essere, per i quali si applica la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga medesima, purché alla data della sua stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti; diversamente, in caso di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo (circolare n. 10/E/2025)

Un ulteriore tema affrontato in estate dall’Agenzia delle Entrate riguarda la gestione degli optional a carico del dipendente: è stato chiarito che le somme trattenute ai lavoratori per optional aggiuntivi – non inclusi nella determinazione ACI – non possono ridurre l’importo imponibile del fringe benefit. Tali somme, infatti, sono considerate trattenute sul netto e non incidono sulla base imponibile, la quale rimane determinata in modo forfetario e standardizzato (risposta a interpello n. 233/E/2025).

Da ultimo, la prassi amministrativa ha confermato che l’energia elettrica fornita ai dipendenti presso colonnine pubbliche attraverso card aziendali non genera reddito tassabile in capo al dipendente, poiché il relativo costo è già compreso nella determinazione forfetaria ACI del fringe benefit per i veicoli elettrici e ibridi plug-in. Tuttavia, qualora i dipendenti superino i limiti annuali di utilizzo privato fissati dalla policy aziendale, le somme da loro rimborsate non possono essere dedotte dal valore imponibile, in quanto la determinazione del fringe benefit resta comunque forfetaria e non legata alla spesa effettiva (risposta a interpello n. 237/E/2025).

Tutte queste modifiche e chiarimenti di prassi sugli autoveicoli aziendali concessi in uso promiscuo a dipendenti (e collaboratori) saranno oggetto di discussione nel corso della seconda giornata di Master breve dedicata alle novità fiscali per imprese e persone fisiche.