Atti di fine anno dei soggetti IRPEF
di Alessandro BonuzziL’imputazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo dei soggetti IRPEF che operano in forma associata segue il principio della trasparenza di cui all’art. 5, TUIR. Il reddito è imputato a ciascun partecipante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione.
Nell’ambito dell’impresa familiare il reddito prodotto è ripartito tra il titolare e ciascun collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, per un importo complessivamente non superiore al 49% del suo ammontare. Le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori sono individuate a consuntivo, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa, fermo restando che al titolare spetta almeno il 51%. Gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori si producono con decorrenza differenziata. In particolare:
- nel caso dell’impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare, gli effetti fiscali decorrono dallo stesso periodo d’imposta;
- nel caso in cui l’impresa individuale sia già esistente e l’impresa familiare venga enunciata in un momento successivo, gli effetti fiscali si producono dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto. Quindi, se l’atto viene stipulato entro il 31 dicembre 2025, l’attribuzione di una quota del reddito d’impresa al collaboratore decorre dal periodo d’imposta 2026;
- nel caso di ingresso di un nuovo collaboratore in un’impresa individuale già esistente, gli effetti fiscale sono differiti all’anno successivo a quello di avvenuta modifica dell’atto;
- nel caso di cessazione, da parte di un collaboratore, dell’attività prestata nell’impresa familiare nel corso dell’anno, allo stesso è comunque attribuita una quota di reddito proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno medesimo. La continuità e prevalenza dell’attività svolta, peraltro, devono essere verificate avendo riguardo al periodo d’imposta antecedente la cessazione.
Per le società di persone, le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci a meno che non siano diversamente determinate tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione oppure mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata che abbia data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
In realtà, per individuare correttamente l’effetto della decorrenza dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, diverso da quella di costituzione, sulle quote di partecipazione agli utili dei soci, occorre distinguere:
- il caso in cui alla modifica dei patti sociali consegua una variazione della compagine sociale, ossia si verifichi una modifica delle quote di partecipazione agli utili connessa all’uscita di vecchi soci (per cessione, recesso, decesso, ecc.) oppure all’entrata di nuovi soci;
- dal caso in cui alla modifica dei patti sociali consegua una variazione delle quote di partecipazione agli utili intervenuta tra i soci esistenti.
Infatti, la variazione delle quote di partecipazione agli utili conseguente alla modifica della compagine sociale, produce effetto dallo stesso periodo d’imposta di stipula dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Quindi, l’atto stipulato in data 16 dicembre 2025 che comporta l’ingresso di un nuovo socio in società ha effetto sulle quote di partecipazione agli utili già del periodo d’imposta 2025.
Diversamente, laddove la modifica dei patti sociali riguardi solo le quote di partecipazioni agli utili e non modifichi la compagine sociale, la stessa ha effetto dall’anno successivo a quello di avvenuta stipula. Pertanto, l’atto stipulato in data 16 dicembre 2025 che comporta solo la variazione delle percentuali di partecipazione agli utili ha effetto sulle stesse del periodo d’imposta 2026.
Infine, per quanto riguarda le associazioni professionali, l’atto o la scrittura privata autenticata con il quale determinare o modificare le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associato, quindi ben oltre la chiusura del periodo d’imposta di riferimento. Ciò in ragione del principio secondo cui le quote di partecipazioni agli utili sono determinate in base alle prestazioni svolte da ciascuno associato nel periodo d’imposta.


