ATECO 2025 e regime forfettario multiattività
di Fabio SartoriIl regime forfettario, introdotto dall’art. 1, commi 54–89, Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015) e successivamente oggetto di interventi correttivi e modificativi, rappresenta il modello di semplificazione fiscale e amministrativa predisposto dal Legislatore a favore delle piccole partite IVA, ossia professionisti e imprenditori minori. Tale regime non preclude l’esercizio contemporaneo di una pluralità di attività economiche. Il contribuente che esprime la propria attività in modo differenziale deve identificare i codici ATECO corrispondenti alle diverse funzioni esercitate, comunicandole all’Amministrazione finanziaria e specificando, con precisione, quale di esse riveste carattere prevalente rispetto a quelle secondarie o accessorie. La comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate deve essere inoltrata al momento dell’apertura della partita IVA, se la pluralità di attività è prevista sin dall’inizio, oppure entro i canonici 30 giorni dall’avvio effettivo della nuova attività, nel caso in cui l’ampliamento intervenga in un momento successivo. Nel caso in cui il contribuente sia tenuto all’iscrizione presso la Camera di Commercio, nel caso di attività di impresa commerciale o artigianale, la variazione deve essere notificata anche al Registro Imprese con pratica ComUnica.
Il set up a multiattività del forfettario pone diversi quesiti in merito al corretto trattamento dei coefficienti di redditività prescelti. Questi ultimi, infatti, variano in funzione del settore di appartenenza: ad esempio, si applica il 78% per le attività professionali, mentre per il commercio all’ingrosso l’aliquota forfettaria decresce al 40%, riconoscendo una maggior intensità di costi produttivi e commerciali. Le varie aliquote differenziali sono dettagliate dall’Allegato 4, Legge n. 190/2014.
Pur applicando diverse attività economiche, la permanenza nel regime forfettario è consentita a condizione che il totale dei ricavi e compensi non superi il limite complessivo di 85.000 euro annui. La verifica va effettuata non considerando il codice ATECO prevalente, ma in maniera aggregata, sintetizzando i proventi di tutte le attività esercitate. A tal fine, si ricordano le specifiche regole di ingaggio del forfettario secondo cui:
- fino a 85.000 euro, il contribuente mantiene il regime agevolato;
- tra 85.000 e 100.000 euro, il regime si applica ancora per l’anno in corso, ma si decade dall’anno successivo;
- oltre 100.000 euro, opera la decadenza immediata dal regime forfettario.
Ai fini dichiarativi, la gestione di più attività si riflette direttamente nella compilazione del quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche, dedicato al regime forfettario. In particolare, quando le attività esercitate appartengono a settori contraddistinti dallo stesso coefficiente di redditività, i ricavi o compensi confluiscono unitariamente nel medesimo rigo con coefficiente omogeneo. È il caso, ad esempio, di chi svolge contemporaneamente un’attività di consulenza tecnica e una di consulenza sanitaria, entrambe assoggettate al coefficiente del 78% ma contraddistinte da ATECO distinti. Diversamente, qualora le attività rientrino in comparti con coefficienti differenti, il contribuente deve procedere alla loro separata indicazione, compilando righi con coefficienti distinti del quadro LM. Si pensi all’ipotesi di un consulente assicurativo, che forfetizza al 78% i propri imponibili, che svolga anche un’attività agricola soggetta al coefficiente del 40%. In questa ipotesi, i compensi afferenti a classi ATECO a coefficiente disomogeneo devono essere imputati separatamente e assoggettati ciascuno alla percentuale specifica, così da determinare correttamente il reddito imponibile complessivo.
Con l’anno d’imposta 2025, al quadro descritto si aggiungono nuove complessità. Da quest’anno, infatti, è divenuta operativa la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, in sostituzione della precedente versione ATECO 2007. Come previsto dalle istruzioni ministeriali, in sede di dichiarazione dei redditi, i nuovi codici ATECO prevalenti devono essere indicati nell’apposito campo previsto dal modello dichiarativo che, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, è identificato nella colonna 4 del rigo LM21 del modello Redditi Persone Fisiche. Al fine di garantire continuità applicativa, il Legislatore ha introdotto una disciplina transitoria: sino all’adozione dei nuovi coefficienti di redditività, coerenti con la classificazione ATECO 2025, restano validi i parametri precedenti. Pertanto, nell’attuale fase di passaggio, i contribuenti sono tenuti ad aggiornare il proprio codice attività secondo la nuova nomenclatura ATECO 2025, ma la determinazione del reddito imponibile in regime forfettario continuerà a seguire le regole collegate alla classificazione 2007, almeno fino a quando non saranno ufficialmente approvati i nuovi valori.
La corretta individuazione dei codici ATECO non produce effetti esclusivamente sul piano fiscale, ma incide in modo significativo anche sotto il profilo previdenziale. Infatti, in funzione della natura delle attività esercitate, il contribuente può essere obbligato all’iscrizione a differenti Gestioni previdenziali.
In particolare:
- nei casi in cui l’attività rientri in ambiti regolamentati (ad esempio, avvocati, ingegneri, medici), l’iscrizione è prevista presso la Cassa previdenziale di categoria, secondo le regole proprie di ciascun ente. Se, invece, l’attività professionale di carattere intellettuale non è organizzata in ordini o albi, i contributi sono dovuti alla Gestione separata INPS, con applicazione dell’aliquota vigente sul reddito imponibile determinato in regime forfettario;
- per le attività di commercio o artigianato, è invece obbligatoria l’iscrizione alla Gestione commercianti o artigiani INPS, con versamento di contributi fissi annuali, integrati da una quota percentuale calcolata sul reddito forfettario eccedente il minimale.
Ne deriva che un contribuente che eserciti attività miste (ad esempio, attività professionale assoggettata alla Gestione separata unitamente ad attività commerciale) potrà essere chiamato a versare contributi a più casse previdenziali contemporaneamente. Questa plurima contribuzione comporta riflessi operativi rilevanti:
- maggiore onerosità complessiva degli adempimenti previdenziali;
- necessità di coordinare i versamenti e la gestione dei minimali e massimali contributivi;
- rilevanza ai fini pensionistici, in quanto i contributi accreditati confluiscono in gestioni diverse e potranno essere successivamente oggetto di ricongiunzione, cumulo o totalizzazione a seconda dei casi.
È quindi fondamentale che il contribuente, al momento della scelta dei codici ATECO, valuti non solo la corretta qualificazione fiscale dell’attività, ma anche i riflessi previdenziali derivanti dall’iscrizione alle differenti gestioni, al fine di evitare omissioni contributive e ottimizzare la propria posizione assicurativa complessiva.
In sintesi, il regime forfettario non preclude la diversificazione delle attività, ma impone attenzione ai limiti di ricavi e alle corrette modalità di compilazione della dichiarazione. La combinazione di norme sulle imposte dirette e disposizioni IVA richiede un approccio accurato, affinché la pluralità di attività diventi un’opportunità e non un fattore di rischio per la permanenza nel regime agevolato.


