Approvato il provvedimento per l’opzione nel settore trasporti e logistica
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariL’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, per le prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica, è indipendente per ogni rapporto contrattuale compreso nella filiera, e riguarda ciascun contratto stipulato tra prestatore e committente. È quanto emerge dal provvedimento n. 309107/E/2025 approvato ieri, 28.7.2025, dall’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 60, Legge di bilancio 2025.
Si ricorda che il recente D.L. n. 84/2025 (in corso di conversione in legge), a parziale modifica della Legge di bilancio 2025, ha confermato e ampliato l’introduzione del reverse charge nel settore dei trasporti e della logistica. Tuttavia, poiché l’effettiva efficacia della norma (nuova lett. a-quinquies), comma 6, dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’UE, nel frattempo la stessa Legge di bilancio 2025 ha introdotto uno specifico regime transitorio opzionale (anch’esso oggetto di modifica a opera del D.L. n. 84/2025), in base al quale è consentito al committente di versare l’imposta per conto del committente, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con l’emanazione del provvedimento in commento, l’Agenzia ha approvato il modello e le istruzioni per consentire alle parti interessate (committente e prestatore) di esercitare l’opzione.
Prima di entrare nel merito del nuovo modello, si evidenzia che, a seguito dell’opzione (congiunta del prestatore e del committente), l’imposta indicata in fattura da parte del prestatore è assolta dal committente in nome e per conto del fornitore, senza tuttavia la possibilità di effettuare la compensazione nell’ambito della liquidazione periodica. In buona sostanza, non si tratta di un’inversione contabile, bensì di un regime che assomiglia a quello previsto nell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, ossia allo split payment, in cui l’imposta addebitata in fattura non è corrisposta al fornitore, ma è versata direttamente all’Erario da parte del cliente. Inoltre, il comma 59, della Legge di bilancio 2025, prevede che, a fronte dell’assolvimento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore, resta ferma la responsabilità solidale di quest’ultimo.
Dal punto di vista oggettivo, il regime opzionale si applica alle medesime prestazioni di servizi che, una volta ottenuta l’eventuale autorizzazione UE, saranno soggette al reverse charge, ossia a quelle rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
In merito all’esercizio dell’opzione, il provvedimento dell’Agenzia stabilisce innanzitutto che il modello deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione esercitata unitamente al prestatore. È, inoltre, confermato quanto già previsto nella relazione al D.L. n. 8472025, ossia che l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori, e che l’esercizio dell’opzione in uno dei qualsiasi dei rapporti all’interno della filiera non vincola in alcun modo l’esercizio dell’opzione anche tra committente e primo appaltatore. Pertanto, nell’ambito della “catena” ci potranno essere alcuni rapporti per i quali l’imposta è versata con la nuova modalità, e altri rapporti nei quali, invece, l’IVA è applicata con l’ordinario metodo della rivalsa.
L’aspetto più interessante riguarda l’ambito oggettivo dell’opzione, poiché dalla norma non risulta chiaro se l’opzione riguardi il singolo contratto stipulato tra committente e prestatore (o dai soggetti che intervengono nella filiera), ovvero se sia possibile un’opzione che coinvolga tutti i rapporti esistenti tra i soggetti. Il provvedimento direttoriale stabilisce che l’opzione riguarda ciascun rapporto contrattuale, e nel relativo modello è prevista l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti, precisa il provvedimento, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato. Ciò significa che, qualora le parti siano concordi nel voler estendere l’opzione a tutti i rapporti contrattuali tra loro in essere, sarà sufficiente la presentazione di un solo modello (a cura del committente con indicazione anche dei dati del prestatore) in cui sono riportati gli estremi dei singoli contratti e il valore di ciascuno di essi. Qualora successivamente alla presentazione della Comunicazione per l’opzione, che ha durata triennale, le parti procedano alla stipula di nuovi accordi, sarà sufficiente presentare una nuova Comunicazione per tali contratti, per i quali la durata triennale dell’opzione decorre dalla data di presentazione della Comunicazione.
Infine, il provvedimento conferma che l’imposta è versata dal committente senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo rispetto a quello di emissione della fattura da parte del prestatore (ad esempio, per una fattura emessa il 28 settembre 2025, l’imposta da parte del committente dovrà essere versata entro il successivo 16 ottobre 2025). Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.


