Ammanchi di cassa: scritture contabili
di Viviana GrippoUna delle problematiche da affrontare in sede di redazione del bilancio è l’esistenza di ammanchi di cassa e, ancora di più, nel caso in cui essi si siano manifestati, occorre capire se gli ammanchi corrispondono a una posta fiscalmente deducibile o meno.
Non esiste un articolo del TUIR che si occupi di definire la loro deducibilità o indeducibilità, è necessario a tal fine fare riferimento, oltre ai principi di redazione del bilancio, alla risoluzione n. 54/E/2010, prima di riportarne il contenuto occorre affrontare l’aspetto contabile dell’ammanco.
In particolare, l’ammanco di cassa, dovuto a svariate motivazioni di cui diremo in seguito, si manifesta allorquando il conteggio manuale fornisca all’esecutore un risultato differente rispetto al contabile, in tali casi è ovvio che il valore contabile dovrà uniformarsi a quello fisico.
Ammanchi di cassa a Cassa e valori
La voce “Ammanchi di cassa” è un Conto di costo che verrà rilevato tra gli oneri diversi di gestione in B14 di Conto economico.
Una volta rilevato il Conto di costo, occorrerà gestirlo dal punto di vista fiscale.
La citata risoluzione prevede che gli ammanchi di cassa siano deducibili solo qualora possa dimostrarsi che essi sono:
- Fisiologici;
- Inevitabili;
- connaturati alla attività,
in ogni caso, essi devono essere documentati da apposito verbale redatto dal responsabile dei controlli interni aziendali e dal responsabile di cassa.
È chiaro che, mentre tali requisiti sono indubbiamente facili da dimostrare in caso di grande distribuzione, la cosa appare molto più difficile quando si fa riferimento a piccole realtà o ad attività che non prevedono il contatto con il pubblico.
In assenza del realizzarsi delle condizioni di cui sopra, l’ammanco sarà indeducibile sia ai fini IRES che IRAP e si renderà necessaria una ripresa fiscale di pari importo.
Come si diceva in precedenza, diverse potrebbero essere le motivazioni per le quali gli ammanchi si manifestano, la prima causa, quella più comune e intuitiva è il furto; tuttavia, è anche possibile che essi si verifichino per:
- arrotondamenti concessi dopo l’emissione degli scontrini;
- errori materiali nella restituzione del resto;
- errori nella battitura dello scontrino di importo superiore al pagamento ricevuto.
È chiaro, quindi, che mentre la scrittura contabile potrà essere redatta periodicamente a fine giornata quando ci si renda conto delle differenze di incasso, all’atto del versamento dei contanti in banca o durante altri controlli periodici, l’approccio fiscale è lasciato alla redazione della dichiarazione dei redditi; tuttavia, durante l’anno, all’atto dei controlli, qualora l’azienda sia già in grado di distinguere le poste deducibili dalle indeducibili si potrebbe già rilevare l’ammanco rispettivamente nei conti di costo:
- ammanchi di cassa deducibili;
- ammanchi di cassa indeducibili
da registrarsi sempre in B14 Oneri diversi di gestione.
Ai fini del corretto controllo cassa, va ricordato anche che:
- la cassa non può mai essere negativa;
- il limite di circolazione del contante è stato fissato dalla Legge di stabilità in 4.999,99 euro, con potenziale aumento per il 2026 a 9.999,99 euro;
- la cassa non deve comprendere i sospesi (ovvero movimenti di denaro avvenuti ma non rilevati contabilmente) che vanno quindi rilevati prima dei conteggi di fine anno;
- le valute estere in cassa vanno valutate con il cambio del giorno di chiusura con imputazione degli eventuali utili o perdite;
- i prelievi di soci e titolare devono essere giustificati.
Infine, si rammenta anche che, se non si provvede nel corso dell’esercizio, a fine anno il Conto “Cassa e valori” va diviso in 2 componenti:
- cassa contanti e valori;
- cassa assegni.
Nel primo Conto troveranno allocazione il denaro, le valute estere, le carte di credito, i francobolli e i valori bollati.


