Acconto IVA 2025: regole di calcolo e modalità di versamento
di Alessandro BonuzziEntro il 29 dicembre 2025 (il 27 dicembre cade di sabato) i contribuenti con partita IVA sono tenuti a versare, laddove dovuto, l’acconto IVA 2025. L’obbligo riguarda la generalità dei soggetti passivi d’imposta, quindi, imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, lavoratori autonomi, Pubbliche amministrazioni, ecc..
L’acconto IVA va calcolato utilizzando uno dei seguenti 3 metodi:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale;
- il metodo effettivo.
Sulla base del metodo storico, l’acconto IVA va calcolato in misura pari all’88% di una base di riferimento che varia a seconda della periodicità di liquidazione adottata. Va da sé che non sarà dovuta alcuna somma a titolo di acconto laddove la base di riferimento si sia chiusa a credito. Di contro, l’acconto IVA dovrà essere versato allorché la base di riferimento evidenzi un saldo a debito.
La base di riferimento è data:
- per i contribuenti mensili, dal saldo a debito della liquidazione del mese di dicembre 2024;
- per i contribuenti trimestrali per opzione con saldo annuale a debito, dal saldo a debito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (debito annuale + acconto), senza che siano computati gli interessi dell’1%;
- per i contribuenti trimestrali per opzione con saldo annuale a credito, dall’importo pari alla differenza tra l’acconto 2024 versato e il credito IVA emerso dalla dichiarazione IVA relativa al 2024 (acconto – credito annuale);
- per i contribuenti trimestrali speciali, dal saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2024.
In alternativa al metodo storico, il contribuente può decidere di commisurare l’importo dell’acconto IVA 2025 dovuto su un dato previsionale avendo riguardo alle operazioni che si stima saranno riferibili all’ultimo mese o all’ultimo trimestre del 2025 e applicando poi a tale risultato stimato la percentuale dell’88%.
Chi opta per l’utilizzo di questo metodo deve fare attenzione affinché l’importo dell’acconto IVA dovuto sia almeno pari a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del metodo storico oppure, se inferiore, all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, per il quarto trimestre o in sede di liquidazione IVA annuale. Se ciò non dovesse accadere si incorrerebbe in sanzione, proprio a causa dell’insufficiente versamento.
Il metodo effettivo è tale poiché con esso l’acconto è calcolato tenendo conto delle operazioni effettuate ai fini IVA, ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, nell’ultimo periodo di liquidazione dell’anno, mese o trimestre che sia, fino alla data del 20 dicembre. Dunque, ai fini del computo delle operazioni, assume rilevanza il momento di effettuazione.
In particolare, con riferimento all’acconto IVA 2025:
- i contribuenti mensili devono considerare non solo le operazioni attive registrate ma anche le operazioni attive per le quali si è verificata l’esigibilità dell’IVA nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 20 dicembre 2025;
- i contribuenti trimestrali devono tener conto non solo delle operazioni attive registrate, ma anche delle operazioni attive per le quali si è verificata l’esigibilità dell’IVA nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 20 dicembre 2025.
Il versamento dell’acconto IVA 2025 va effettuato mediante l’utilizzo del modello F24 con l’indicazione del codice tributo:
- “6013” per i contribuenti mensili;
- “6035” per i contribuenti trimestrali;
e dell’anno 2025 nel campo periodo di riferimento.
Si ricorda infine che:
- l’importo dell’acconto dovuto non deve essere maggiorato dell’interesse dell’1% dai contribuenti trimestrali;
- il versamento può essere effettuato con compensazione di crediti tributari disponibili. In caso di compensazione orizzontale per il pagamento dell’F24, i contribuenti sono tenuti a utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).


