Circa l’autenticazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Corte d’Appello di Milano, 14 gennaio 2022 – Pres. A. M. Vigorelli – Est. M. Busacca Parole chiave: Accordi di ristrutturazione dei debiti – testi documentali degli accordi – autenticazione delle sottoscrizioni – necessità – non sussiste Massima: “L’autenticazione dei testi negoziali degli accordi sottoscritti non costituisce requisito necessario per l’ammissibilità della domanda di omologazione e per la regolarità della procedura, allorquando i documenti contrattuali siano stati trasmessi per posta elettronica certificata, che è di regola elemento sufficiente per avere certezza della provenienza dell’atto, e la provenienza degli atti dalle parti che appaiono aver sottoscritto non sia mai stata contestata da alcuno”. Riferimenti normativi: Legge fallimentare art. 182-bis l.fall.; Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza art. 57 CASO Avverso il decreto…










