Formulazione della proposta di definizione all’A.d.E. e termine per la domanda ai fini dell’omologa forzosa di un accordo di ristrutturazione dei debiti
Tribunale di Roma, 14 luglio 2023 Parole chiave Accordo di ristrutturazione dei debiti – richiesta di omologa – opposizione Agenzia delle Entrate – perfezionamento dell’intesa col ceto creditorio – richiesta di cram down Massima: “La domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti può essere presentata solo successivamente alla manifestazione, da parte degli uffici competenti, dell’adesione o del diniego oppure al decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta senza che gli uffici componenti abbiano manifestato la loro volontà adesiva o non adesiva, potendo solo in questo caso effettuarsi il giudizio di cram down”. Disposizioni applicate art. 48 comma 4 CCII, art.57 CCII, art. 63 commi 1, 2 e 2 bis CCII Nella sentenza in commento, avente ad…










