Per il riconoscimento del privilegio artigiano ex art. 2751-bis c.c. è necessaria l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane
Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2892 – Pres. Genovese – Rel. Vella Parole chiave: Fallimento – Accertamento del passivo – Formazione dello stato passivo – Privilegio artigiano ex art. 2751-bis c.c. – Iscrizione all’albo delle imprese artigiane – Necessità – Verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali – Necessità [1] Massima: “In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 5), c.c., l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cosiddetto privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell’art. 2083 c.c., ovvero della l. 8 agosto…










