Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo
Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza del 4.1.2024 n. 258, Primo Pres. G. Travaglino, Pres. di Sezione M. Ferro, Estensore G. Tedesco «La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo se in essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo. Qualora invece il pregiudizio subito non sia conseguenza dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di un comportamento riconducibile all’esercizio di tale potere tenuto da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati e si discuta di danni derivanti dalla difettosa erogazione del servizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario». CASO Il Condominio Alfa, sito in Gravina di Catania, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva innanzi al Tribunale…










