La Suprema Corte conferma i principi ormai consolidati in materia di prova della cessione del credito a carico del cessionario
Cass. civ. Sez. Prima Ord., 29/02/2024, n. 5478, Pres. De Chiara, Est. Campese Cessioni in blocco – Prova – Mera notificazione [1] Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Disposizioni applicate art. 1264 c.c. CASO Una società subiva dalla banca un decreto ingiuntivo per ricevute bancarie insolute. Proposta tempestiva opposizione incentrata sulla mancanza…









