Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e risarcimento del danno non patrimoniale
Come noto, la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata all’assolvimento dell’onere della prova da parte del soggetto illegittimamente segnalato alla Centrale dei rischi, precisandosi che la lesione deve assumere il carattere della gravità: «il danno non patrimoniale è risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile» (nei termini Cass., Sez. Un., n. 26972/2008, che ha altresì chiarito che il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza,…









