Fideiussione omnibus e importo massimo garantito
La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: risultano dunque garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura deve sempre contenere la espressa previsione dell’importo massimo garantito. Se nella fideiussione è indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione “oltre accessori e spese”, l’importo massimo garantito indicato nella fideiussione omnibus deve intendersi comprensivo, oltre il capitale, anche degli interessi ed ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. n. 3805/2004). L’art. 1938 c.c. si applica a tutte le fideiussioni, non soltanto a quelle rilasciate…










