Il surplus finanziario generato dalla continuità aziendale non è liberamente distribuibile
Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 – Pres. Ferro – Rel. Amatore Parole chiave Concordato preventivo – Continuità aziendale – Flussi reddituali – Alternativa liquidatoria – Surplus finanziario – Garanzia patrimoniale – Distribuzione – Par condicio creditorum – Cause legittime di prelazione – Divieto di alterazione – Absolute Priority Rule – Relative Priority Rule – Parametro ermeneutico – Discontinuità normativa Massima: “In caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis l.fall., l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 c.c.; ne consegue che esso non è perciò liberamente distribuibile dal debitore, ma…










