L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura non è soggetta al termine di decadenza previsto per le domande tardive dall’art.101 legge fallimentare
Cass. Civ., 31 luglio 2015, n.16218 Scarica la sentenza Procedure concorsuali – crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento – ammissione al passivo – termine annuale decadenza ex art. 101 l.fall. – esclusione(r.d. 16 marzo 1942 n.267, disciplina del fallimento, art. 101). [1] Il termine di decadenza di dodici mesi previsto dall’art. 101, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n.267, per l’insinuazione al passivo fallimentare, non trova applicazione per i crediti concorsuali sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento. [1] CASOIl Curatore dichiara di non volere subentrare in un contratto preliminare stipulato dalla Società fallita; il contratto pertanto si scioglie. Il promittente acquirente propone domanda di ammissione al passivo del credito al rimborso dell’acconto sul prezzo versato al momento…
