Sovraindebitamento del consumatore e merito creditizio
Il consumatore è considerato sovraindebitato qualora i suoi flussi di cassa risultino inadeguati rispetto alle obbligazioni assunte o non riesca ad adempiervi con regolarità. Il consumatore sovraindebitato, con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, stabilendo tempi e modalità per superare la situazione di sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (art. 67 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII). La domanda deve essere corredata da un elenco dettagliato contenente: a) tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione; b) la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore;…










