Litispendenza e cause pendenti in differenti gradi di giudizio
Cass., ord., 18 giugno 2018, n. 15981 – Pres. Amendola – Rel. Olivieri Litispendenza – Pendenza di cause identiche in diversi gradi del giudizio – Sospensione per pregiudizialità della causa successivamente promossa – Inammissibilità (C.p.c. artt. 39, 295, 337) [1] Qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza anche se la controversia previamente instaurata sia già stata decisa in primo grado e figuri radicata davanti al giudice del gravame, senza, correlativamente, possibilità di far luogo alla sospensione del giudizio promosso per secondo. CASO [1] La Cassazione ha pronunciato a séguito di regolamento di competenza spiegato contro un’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina aveva disposto la sospensione, ai…


