Violazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario finanziario: risoluzione per inadempimento dell’ordine di investimento
App. Venezia Sent., 18/06/2019, n. 2550, Pres. Bazzo, Est. Valle Obblighi informativi intermediari finanziari – Adeguatezza e appropriatezza dell’operazione – Onere della prova – Risoluzione per inadempimento – Risarcimento del danno [1] La violazione degli obblighi informativi ex art. 21 d. lgs. 58/1998 (T.U.F.), nonché artt. 27 e 31 del Regolamento Consob n. 11522/2007 da parte dell’intermediario finanziario comporta la risoluzione per inadempimento del relativo ordine di acquisto, non essendo essenziale stabilire se gli investitori, ove adeguatamente informati circa la reale rischiosità del titolo, avrebbero ugualmente dato corso all’acquisto o meno, poiché la condotta dell’intermediario integra ex se la lesione dell’interesse tutelato. Disposizioni applicate Art. 21 d. lgs. 58/1998 (T.U.F.), artt. 27 e 31 Reg. Consob n. 11522/2007, art. 1338 c.c. CASO Un…










