Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti cautelari reali
Cass. Pen., sez. un., 16 novembre 2019, n. 45936 Parole chiave Curatore fallimentare – Legittimazione attiva – Sequestro preventivo – Impugnazione misure cautelari reali – Dichiarazione fallimento – Disponibilità beni fallimentari Massima Il curatore fallimentare è legittimato a domandare la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. Tale legittimazione deriva dal combinato disposto dell’art. 322-bis c.p.p., che individua i soggetti legittimati a chiedere la revoca del sequestro preventivo, e dell’art. 42 L.F., secondo il quale dalla dichiarazione di fallimento la disponibilità dei beni del fallito, esistenti alla dichiarazione di fallimento, si trasferisce agli organi della procedura fallimentare. Riferimenti normativi Art. 322 c.p.p.; Art. 322-bis c.p.p.; Art. 618 comma 1-bis c.p.p.; Art….










