Solo al credito di rivalsa Iva vantato dai professionisti spetta il privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n.2 c.c.
Sentenza Corte Costituzionale, n. 1/2020, depositata il 3 gennaio 2020 Parole chiave Credito di rivalsa Iva dei professionisti – spettanza del privilegio generale mobiliare – questione di legittimità costituzionale Massima l’art. 2751 bis n.2 c.c. è costituzionalmente legittimo nella parte in cui estende anche al credito per rivalsa Iva il privilegio generale mobiliare ivi attribuito al credito per le retribuzioni dei professionisti Disposizioni applicate art. 2751 bis n.2 c.c. (come modificato dall’art. 1 comma 474 Legge 27/12/2017 n.205), art. 3 Cost. La Corte Costituzionale è stata investita di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Udine in relazione alla previsione, introdotta nell’art. 2751 bis n.2 c.c. dalla Legge 205/2017, dell’estensione ai soli crediti di rivalsa Iva dei professionisti la…









