La violazione degli obblighi organizzativi di cui all’art. 2086 c. 2° c.c. è qualificabile come una grave irregolarità nella gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c.
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Ordinanza del 18 ottobre 2019 Parole chiave: Società di capitali – società per azioni – obblighi organizzativi – governance – gravi irregolarità – denuncia Massima: la condotta dell’amministratore che rilevi tempestivamente uno stato di crisi, senza tuttavia attivarsi con l’adozione di rimedi adeguati, non è in linea con gli obblighi organizzativi previsti dal novellato art. 2086 c. 2° c.c. ed è configurabile come una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. In particolare, non soddisfa il suddetto obbligo l’amministratore che si limita alla mera ricerca di finanza esterna, ovvero alla mera valutazione della possibilità di cessione di alcuni rami aziendali, senza tuttavia predisporre un preciso piano industriale di ristrutturazione del debito….










