Senza validi motivi di dissenso le spese per la scuola privata e le visite mediche per i figli vanno rimborsate al genitore che le ha anticipate
Cassazione civile sez. I, ordinanza del 24/02/2021, n. 5059 Mantenimento figli – Spese straordinarie – rimborso genitore non affidatario (artt. 147 e 337-ter c.c.) Nel caso in cui non sia previsto il preventivo accordo per l’effettuazione di una spesa “straordinaria” per i figli e se l’altro genitore rifiuti di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza, la valutazione dell’esistenza in concreto di giustificati motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse dei minori, compiendo una valutazione sulla loro entità in relazione all’utilità per il figlio e alla capacità economica dei genitori. CASO Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, in sede di provvedimenti presidenziali, il giudice poneva…










