Oneri probatori del correntista attore in ripetizione
Il correntista, attore in ripetizione, deve produrre in giudizio 1) il contratto di finanziamento di cui intende far valere, in tutto o in parte, l’invalidità; 2) la sequenza completa degli estratti conto, idonei a ricostruire il credito risultante a suo favore (Cass. n. 500/2017; Cass. n. 20693/2016; Cass. n. 9201/2015; Cass. n. 2072/2014; Cass. n. 21466/2013). In mancanza della documentazione contabile integrale, il credito del correntista è abitualmente ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile (ex multis Cass. n. 31667/2019; Cass. n. 30822/2018; Cass. n. 33321/2018) La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente ribadito il principio per cui il correntista che agisca in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere di dimostrare, nella sua precisa entità,…










