Conseguenze dell’omessa o inesatta pattuizione di interessi, prezzi e condizioni
A norma dell’art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (comma 4); sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6). In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il settimo comma dell’art. 117 TUB stabilisce testualmente che si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari…










