L’art. 119 TUB nelle decisioni dell’ABF
L’art. 119 TUB stabilisce che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere copia della documentazione bancaria relativa a singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni. La banca deve rispondere non oltre 90 giorni e può addebitare al cliente solo i costi di produzione della documentazione. Secondo ABF Napoli n. 577/2022, il diritto del cliente di ottenere copia del contratto stipulato con l’intermediario non è disciplinato dall’art. 119, comma 4, TUB, che riguarda il diritto di accesso ai soli documenti relativi a operazioni compiute nei dieci anni precedenti la richiesta. Trattandosi di documentazione relativa al rapporto bancario nel suo complesso, l’Arbitro ha ritenuto applicabile l’art. 117 TUB…










