La nullità dei finanziamenti per gli acquisti di azioni opera anche per le società cooperative (banche venete)
Corte di Cassazione, 8 gennaio 2025, n. 372, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo Parole chiave Prestito – Acquisto di azioni – Collegamento negoziale – Nullità – Società cooperativa Massima: “L’art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”. Disposizioni applicate Art. 2358 c.c. (altre operazioni sulle proprie azioni), art. 2519 c.c. (norme applicabili) CASO Una banca popolare veneta eroga a una s.r.l. un mutuo fondiario per l’importo di 1.100.000 euro. I soci della società usano una parte di detta…









