Compenso dell’architetto da pagarsi solo mediante cessione del credito oppure in danaro?
Tribunale di Monza, 28 dicembre 2024, Giudice De Giorgio Parole chiave Contratto d’opera – Compenso – Recesso – Pagamento – Cessione del credito Massima: “Nell’ambito dei contratti di prestazione d’opera professionale, se il committente è un condominio, basta la delibera condominiale per quantificare il compenso spettante al professionista, anche se la delibera non è seguita da un contratto scritto. Inoltre, se la delibera non specifica che il compenso può essere pagato mediante cessione del credito, il professionista ha diritto a essere pagato in danaro”. Disposizioni applicate Art. 2233 c.c. (compenso), art. 2237 c.c. (recesso) CASO Un architetto svolte attività di progettazione per la riqualificazione energetica di un edificio condominiale. L’assemblea del condominio ha adottato apposita delibera con la quale ha…









