Concordato minore, prosecuzione dell’attività imprenditoriale e onere della prova in capo al debitore
Tribunale di Brescia, 25 settembre 2024, Giudice Gianluigi Canali Parole chiave Concordato minore – Prosecuzione attività Massima: “Nel caso di concordato minore, il debitore che presenta la domanda e la proposta deve dimostrare come sarà in grado – dopo l’omologa – di assicurare il pagamento dei crediti che sorgeranno nell’ambito dell’ordinaria gestione della società; laddove non venga fornita detta prova, la domanda di concordato non può essere omologata”. Disposizioni applicate Art. 74 c.c.i.i. (proposta di concordato minore), art. 78 c.c.i.i. (procedimento), art. 80 c.c.i.i. (omologazione del concordato minore) CASO Una s.n.c. chiede di essere ammessa a una procedura di concordato minore. Si prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e il pagamento dei creditori (chirografari e privilegiati) nella misura…










