La soglia minima di cinquanta mila euro di debiti scaduti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata
Tribunale di Lucca, Sezione crisi d’impresa e dell’insolvenza, 11 ottobre 2023, Presidente Giuntoli Parole chiave: Sovraindebitamento – Liquidazione controllata – Debiti scaduti Massima: “Nel caso in cui sia accertata l’esistenza di debiti scaduti per un importo superiore a 50.000 euro, sussiste – ai sensi dell’art. 268 del codice della crisi – uno dei requisiti oggettivi per l’apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio del debitore sovraindebitato”. Disposizioni applicate Art. 268 codice della crisi (liquidazione controllata) CASO Un creditore presenta domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio del debitore. Il Tribunale di Lucca verifica la sussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura, fissati dall’art. 268 del codice della crisi. Dai documenti prodotti risulta che si è superata…









