Le difficoltà di reperire i ponteggi non giustificano i ritardi dell’appaltatore nel realizzare l’opera
Tribunale di Bergamo, 4 maggio 2023 Parole chiave Appalto – Termine per l’esecuzione – Mancato rispetto – Inadempimento grave – Risoluzione del contratto Massima: “Il mancato reperimento di ponteggi per la realizzazione di un’opera edile non giustifica un importante ritardo nell’avvio dei lavori, cosicché l’appaltatore risulta gravemente inadempiente rispetto al contratto di appalto e il committente può ottenere la risoluzione del contratto”. Disposizioni applicate Art. 1655 c.c. (nozione), art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore), art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento), art. 1455 c.c. (importanza dell’inadempimento) CASO Con contratto di appalto un Comune incarica un appaltatore di realizzare dei lavori di copertura di edifici comunali. Viene previsto che i lavori debbano terminare entro 150 giorni. L’impresa tuttavia non riesce…










