Domanda di fallimento del creditore e domanda di regolazione della crisi del debitore dopo l’entrata in vigore del codice della crisi
Tribunale di Bologna, Sez. 4, 29 settembre 2022, Pres. Florini, Rel. Atzori Parole chiave Domanda di fallimento – Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi – Disciplina transitoria Massima: “Nel caso in cui un creditore abbia presentato domanda di fallimento prima del 15 luglio 2022 e il debitore abbia presentato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi dopo il 15 luglio 2022, le due procedure conservano la loro autonomia, e – alla luce dell’art. 390 del codice della crisi – la domanda di fallimento è disciplinata dalla legge fallimentare mentre la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi è disciplinata dal codice della crisi”. Disposizioni applicate Art. 40 Codice della crisi (domanda di accesso…










