È possibile usufruire della cessione del credito solo per l’intervento “trainante”
Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n.279 del 19 maggio 2022. QUESITO Mediante il qui analizzato interpello, il contribuente istante proponeva un quesito in materia tributaria inerente il sistema di agevolazioni fiscali introdotte dal decreto legge 19 maggio 2020, n.34[1], c.d. “Decreto Rilancio”, consistente nella possibilità per i soggetti che abbiano sostenuto o che sosterranno negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma II dell’articolo 121[2] del decreto di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. In particolare, l’istante riportava come, al punto 3.3…







