Mancata trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria e responsabilità dell’avvocato
Corte di cassazione, Sezione 3, n. 2348 del 26 gennaio 2022, Pres. Frasca, Rel. Guizzi Parole chiave Azione revocatoria – Obbligo di trascrizione della domanda – Omessa trascrizione – Responsabilità dell’avvocato – Immobile ipotecato – Ammontare dell’ipoteca – Importo del credito residuo della banca – Sussistenza del danno Massima: “In caso di omessa trascrizione, da parte del difensore dell’attore, della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., ai fini della verifica dell’esistenza di un danno risarcibile (consistente nell’impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell’esperita azione revocatoria), l’esistenza di un’iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l’esistenza di…










