La stabilità del rapporto qualifica come agente e determina l’obbligo di pagare i contributi all’Enasarco
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 1102 del 14 gennaio 2022, Pres. Berrino, Rel. De Felice Parole chiave Contratto di agenzia – Procacciamento d’affari – Stabilità del rapporto – Obbligo di pagare i contributi all’Enasarco Massima: “Quando sussiste la volontà delle parti di dare corso a un rapporto stabile, diverso da un mero procacciamento di affari, circostanza che risulta provata dalla regolare e costante emissione di fatture a cadenza trimestrale (riferite a una pluralità indeterminata di affari), il rapporto va qualificato come contratto di agenzia, con la conseguenza che la società preponente è obbligata a pagare i contributi all’Enasarco”. Disposizioni applicate Art. 1742 c.c. (nozione), art. 1749 c.c. (obblighi del preponente) CASO Una società a responsabilità limitata si avvale di…










