Procedura di liquidazione del patrimonio del fideiussore ex art. 14-ter l. n. 3/2012, mancate istanze del creditore ed estinzione della fideiussione
Tribunale di Brescia, 16 novembre 2021, Giudice Pernigotto Parole chiave Fideiussione – Estinzione della fideiussione – Scadenza dell’obbligazione principale – Mancata proposizione di istanze – Decadenza – Effetti sulla procedura di liquidazione del patrimonio Massima Nell’ambito di un procedimento di liquidazione del patrimonio di un debitore che ha rilasciato fideiussione, nel caso in cui la banca garantita da fideiussione non abbia proposto le proprie istanze contro il debitore principale nel termine di sei mesi come previsto dall’art. 1957 c.c., il fideiussore è liberato dall’obbligazione fideiussoria, con la conseguenza che la banca creditrice non può partecipare alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore-fideiussore. Disposizioni applicate Art. 14-ter l. 27 gennaio 2012, n. 3 (liquidazione dei beni), art. 1957 c.c. (scadenza…









