Contestazione della misura degli interessi mediante opposizione all’esecuzione: l’onere della prova grava sul creditore opposto
Cassazione civile sez. III, 17/11/2021 n. 34812; Pres. Vivaldi; Rel. Rossetti. Opposizione all’esecuzione – Intervento volontario dei creditori – Contratto di mutuo – Nullità per indeterminabilità dell’oggetto – Prescrizione – Sospensione della prescrizione – Interessi corrispettivi – Interessi moratori – Onere probatorio – artt. 615, 499, 474 c.p.c.; artt. 1346, 1814, 2697, 2943, 2945 c.c. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, quando l’opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, è onere di quest’ultimo provare sia l’esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati. CASO Nel corso della procedura esecutiva promossa nel 1992 nei confronti dei debitori M.P. e C.G. dal…









