Dall’istanza di incidente probatorio ordinario (o speciale) allo svolgimento dell’udienza
L’incidente probatorio è una fase eventuale del procedimento penale, preordinata all’assunzione anticipata della prova durante le indagini preliminari o l’udienza preliminare. Come noto, la ratio dell’istituto trae origine dalla necessità di garantire precise fonti probatorie che nella fase dibattimentale, per le ragioni tassativamente enucleate, sarebbero esposte al rischio di inquinamento, modificazione, alterazione naturale o indotta, scomparsa. La previsione di cui all’art. 392 c.p.p. disciplina le circostanze in cui il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini o l’imputato possono avanzare istanza di incidente probatorio al GIP o al GUP. Invero, è possibile proporre la richiesta quando, per l’assunzione della testimonianza di cui all’art. 194 c.p.p., vi sia fondato motivo di ritenere che il teste non potrà essere esaminato in dibattimento…










