Contratto preliminare di compravendita immobiliare e proroga tacita del termine per il definitivo mediante pagamento di nuovo acconto
Corte di Cassazione, 30 marzo 2021, n. 8765, Pres. Di Virgilio, Rel. Dongiacomo Parole chiave Compravendita immobiliare – Contratto preliminare – Termine per il definitivo – Pagamento di nuovo acconto – Tacita proroga del termine Massima In tema di contratto di compravendita di immobile, quando il contratto preliminare contiene un termine per la stipula del contratto definitivo e il termine viene inutilmente superato, il fatto che il promittente venditore accetti un nuovo acconto dal promissario compratore dopo la scadenza del termine implica una proroga tacita del termine. Disposizioni applicate Art. 1350 c.c. (atti che devono farsi per iscritto), art. 1351 c.c. (contratto preliminare) CASO Il caso affrontato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 8765 del 2021 riguarda le compravendite immobiliari e…










