Fondo patrimoniale e “tutela familiare”
L’art. 167 cod. civ. assegna ai coniugi la possibilità di costituire un fondo patrimoniale composto da beni che, una volta conferiti nel fondo, risultano uniti da un vincolo di destinazione che ne condiziona, come vedremo, anche la pignorabilità: i beni confluenti nel fondo patrimoniale vengono cioè posti ad esclusivo servizio della famiglia perché servono – come recita la norma – per “far fronte ai bisogni della famiglia”. La scelta di conferire un bene – spesso immobile – in un fondo patrimoniale può essere dettata da molteplici ragioni nel merito delle quali si sceglie, visti gli scopi di questo breve contributo, di non entrare: interessante è invece chiedersi fino a che punto quell’atto di conferimento “ponga al riparo” il bene dall’aggressione…









