Il pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza postcontrattuale nel rapporto di agenzia
Tribunale di Venezia, 19 gennaio 2021 Parole chiave Contratto di agenzia – Patto di non concorrenza postcontrattuale – Pagamento dell’indennitĂ Massima Nell’ambito del contratto di agenzia, in presenza di un patto di non concorrenza postcontrattuale il preponente è obbligato a corrispondere all’agente un’indennitĂ , il cui ammontare va calcolato in base all’accordo economico collettivo applicabile al caso di specie. Disposizioni applicate Art. 1751 bis c.c. (patto di non concorrenza) CASO Fra le parti venne originariamente concluso, nel 1991, un contratto di agenzia. Nel 2003 il contratto di agenzia venne integrato con un patto di non concorrenza postcontrattuale della durata di due anni. Infine, nel 2017, il preponente invia disdetta dal contratto di agenzia. Cessato il rapporto di agenzia, l’agente chiede al…










