Nozione di agente, procacciatori di affari e obbligo di pagare i contributi all’Enasarco
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, n. 16565 del 31 luglio 2020 Parole chiave Contratto di agenzia – Contratto di procacciamento d’affari – Carattere di stabilità del rapporto – Obbligo di pagare i contributi all’Enasarco Massima In tema di obbligo di pagamento dei contributi all’Enasarco, la figura del procacciatore d’affari non può essere assimilata a quella dell’agente, poiché il rapporto di procacciamento d’affari non è caratterizzato da quella stabilità che è invece tipica della nozione di contratto di agenzia, con la conseguenza che il procacciatore d’affari non è tenuto al pagamento dei contributi all’Enasarco. Disposizioni applicate Art. 1742 c.c. (nozione di contratto di agenzia) CASO La Fondazione Enasarco ingiunge a una società di capitali di pagare € 206.598,21 per contributi, somme…










