La responsabilità degli amministratori nel nuovo art. 2486 c.c. riformato dall’art. 378 del codice della crisi
Sintesi del focus Nelle procedure concorsuali, il curatore si trova spesso di fronte a una situazione di passivo enorme e attivo risicato (se non nullo). Al fine di recuperare attivo, i curatori dispongono generalmente solo delle seguenti azioni: le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci; le azioni revocatorie; le azioni per concessione abusiva di credito contro le banche. Nelle azioni di responsabilità si pone la questione della quantificazione del danno cagionato dall’amministratore. La tematica è stata riformata con l’art. 378 del codice della crisi, che ha modificato l’art. 2486 c.c., introducendo delle semplificazioni per la determinazione del nocumento patito dalla società. Contenuto L’art. 2486 c.c. è rubricato “poteri degli amministratori”. La disposizione disciplina i poteri degli amministratori nell’ambito dello…










