Domanda riconvenzionale (inammissibile) e reconventio reconventionis (ammissibile) del creditore opposto nell’opposizione a decreto ingiuntivo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l’opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l’opposto, sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, in quanto nell’ordinario procedimento che si instaura a seguito della citazione in opposizione, dal momento che le parti processuali sono invertite e l’opposto è l’attore sostanziale cui è certamente permesso di precisare e modificare la domanda, purché ciò non comporti un’inammissibile mutatio. Ammettere una riconvenzionale da parte dell’opposto, anche se dipendente dal titolo dedotto in giudizio, significherebbe eludere il divieto di mutatio libelli. Un consolidato orientamento di legittimità esclude la possibilità per l’opposto di proporre domande riconvenzionali. Tale assunto si basa sulla considerazione per cui nel giudizio di opposizione a…

