Il luogo dell’adempimento nelle obbligazioni pecuniarie: l’intervento delle Sezioni Unite sul requisito della liquidità
Abstract: Il contributo che segue esamina il concetto di liquidità della somma nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro ai fini dell’individuazione del forum destinatae solutionis in caso di obbligazioni c.d. portabili ai sensi dell’art. 1182, co. 3°, c.c. In particolare, si esaminano gli orientamenti giurisprudenziali che si sono contrapposti prima della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la sentenza 13.09.2016, n. 17989, è intervenuta a chiarire i requisiti in presenza dei quali le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore. L’art. 1182 c.c. disciplina il luogo dell’adempimento delle obbligazioni, fissando alcuni criteri relativi all’individuazione dello stesso. Si tratta di criteri suppletivi che intervengono solo laddove le parti non abbiano convenuto il…
